STATUTO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE bit01
Art. 1.
Denominazione
È costituita
l’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata:
ASSOCIAZIONE CULTURALE
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Art. 2.
Sede
L’Associazione
ha sede legale a Reggio
Calabria, Via Calveri n. 111.
L’associazione potrà altresì costituire altre sedi operative su tutto il
territorio Italiano. La variazione delle sede legale è deliberata dal Consiglio
Direttivo e non comporta modifica dello statuto.
Art. 3.
Scopo dell'associazione
L’Associazione
ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è
un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che
intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa
prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di
democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle
cariche associative.
Gli scopi
associativi sono:
·
la divulgazione della conoscenza delle tecnologie informatiche e del
mondo mobile;
·
promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle nuove innovazioni
tecnologiche;
·
elevare lo standard di conoscenze lavorative degli associati, oltre a
sostenere le loro attività di autoformazione;
·
promuovere l’alfabetizzazione informatica, fornendo competenze di base
per l’utilizzo del computer e della rete Internet;
·
diffondere la cultura videoludica su tutte le piattaforme tecnologiche
ed informatiche;
·
realizzare progetti atti alla divulgazione informatica e allo sviluppo e
crescita dell’ associazione stessa, quali webradio, webtv, canali, youtube ecc.
L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente
previste nello statuto e qualsiasi altra
attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il
conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto
agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere
attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad
essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo
perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione
potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,
pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo
sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.
Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con
oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad
associazioni analoghe.
Art 4. Attività dell'associazione
L’Associazione
potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento
dell’oggetto sociale, esercitare le
sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle
finalità associative:
·
organizzazione di eventi scientifici con finalità informative e
formative come ad esempio conferenze, seminari, corsi, convegni, mostre,
dimostrazioni ed altri eventi pubblici;
·
erogare corsi di formazione professionale, seminari, workshop, cicli di
studio;
·
sviluppare
collaborazioni con altri enti pubblici e privati, scuole, associazioni
culturali, in Italia ed all’Estero;
·
erogare corsi di formazione o seminari, avvalendosi di opportune sedi
diverse dalla sede legale o piattaforme online;
·
avvalersi prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria,
libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di
particolare necessità, di prestazioni retribuite, di lavoro autonomo o
dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
·
provvedere alla distribuzione di pubblicazioni,
edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo
dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la
propria immagine;
·
sostenere i progetti
proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, vincoli, accordi,
contratti;
·
svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli
scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle
finalità associative.
Art. 5.
Durata
La durata
dell’Associazione è a tempo
indeterminato;
Art. 6.
Soci
Chiunque condivide
gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a
realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere
disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo
pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta,
accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
- di voler
partecipare alla vita associativa;
-di accettare,
pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso
contenuti; di accettare le attività, le
finalità e il metodo dell’Associazione.
Colui che
presenta domanda di adesione diventa socio dell'associazione del momento della
domanda. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare
l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque
ammesso reclamo all'assemblea.
I soci
dell'associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e
onorari.
- Soci Fondatori
sono coloro che hanno fondato l'associazione
- Soci Ordinari
o Attivi sono coloro che richiedono l’adesione
all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi
e i principi.
- Soci Onorari,
sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che si sono
distinti della promozione e diffusione della cultura.
Ogni socio è
vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle
disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà
chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal consiglio
direttivo.
Fra gli aderenti
all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina
del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio
annuale e per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione.
Ogni associato
ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote
associative non sono trasmissibili.
La qualifica di
socio si perde per:
1) dimissioni;
2) decesso;
3) per
radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo
contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi
dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon
andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di
alcun genere.
4) per il
mancato pagamento della quota associativa annuale.
L’ammissione e
la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso
all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni
dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad
esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro
limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L'associazione
potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia
necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. E' fatta
salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e
previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori
dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno
oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità
delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7.
Diritti e doveri degli associati
I soci hanno
diritto:
1) di
partecipare all’assemblea e di votare
direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti,
per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali
dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
2) partecipare
alla vita associativa e alle attività sociali;
3) esprimere
liberamente la propria opinione;
4) ricevere periodicamente informazioni circa la vita
associativa;
I soci hanno il
dovere:
1) di rispettare
il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
2) di osservare
le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3) di versare
contributi per i bisogni
dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo e di svolgere le
attività associative preventivamente concordate;
4) di
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
5) di visionare i documenti
dell’ associazione, come l’Atto Costitutivo - il libro verbali – il libro soci
- contratti di ogni tipo sottoscritti dall’Associazione - estratti conto e
documenti bancari - documenti contabili di ogni natura, tramite domanda del
socio firmata e fatta per iscritto.
Il socio dovrà firmare
inoltre una ricevuta in cui dichiara di aver preso visione del documento e di
essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono
sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovrà in alcun
modo divulgarle, pena l’espulsione dall’ associazione. Il socio NON potrà avere
copia dei documenti e NON dovrà fare delle foto ai documenti medesimi.
L’adesione
all’associazione non comporta obblighi di finanziamento.
I versamenti al
fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo
perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può
dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di
dotazione.
I soci potranno
effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote
suppletive. Tali versamenti potranno
essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di
esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non
potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Art. 8.
Organi sociali
Sono organi
dell’Associazione:
- l’Assemblea
dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio
Direttivo.
A garanzia della
democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche
devono essere elettive.
Art. 9
L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei
soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in
regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che,
alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è
convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo
ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua
impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere
comunque richiesta da almeno un\terzo dei soci.
La convocazione
dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale o nel sito
web dell’associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la
data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione
dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda
convocazione.
La convocazione
può effettuarsi anche con e-mail, fax o
lettera confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati,
ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e
all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque
valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i
soci risultanti dal Libro soci, aventi
diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i
consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei
soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea
ordinaria delibera:
- l’elezione del
Consiglio Direttivo;
- l’approvazione
del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma
annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal
Consiglio Direttivo;
Il socio
maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di
due per ogni socio partecipante.
In prima
convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci aventi
diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero dei soci intervenuti. L’assemblea
delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza
assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea
straordinaria delibera:
- sulle
richieste di modifica dello Statuto;
- sullo
scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina
del liquidatore.
Riguardo le
modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita
con la presenza di almeno metà più uno
degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento
dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.
Le riunioni
dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e
dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Art. 10.
Consiglio Direttivo
L’Associazione è
amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti
gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal
Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e non superiore a
sei.
Il Consiglio
direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un
membro del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono
valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni
sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo si
riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno
metà dei componenti.
Sono compiti del
Consiglio Direttivo:
a)
prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le
domande di ammissione dei Soci;
b)
adottare provvedimenti disciplinari;
c)
compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
d)
eleggere al proprio interno il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
e) curare
gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare
contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
f) approvare
il programma dell’Associazione;
g)
fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna
dell’Associazione;
h) aprire
rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria
dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e
quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
i) ratificare o
modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
l) determinare e
deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono
attività nell’ambito dell’associazione.
Se nel corso
dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da
parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi
dei non eletti o tramite cooptazione.
I consiglieri
cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di
almeno i due\terzi degli associati, e con
voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.
Le riunioni del
Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal
presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio
Direttivo.
Art. 11.
Il Presidente
Al Presidente, a
cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai
terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le delibere del
Consiglio e dell’Assemblea e provvede
all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente
può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per
singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente
dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
In caso di
comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di
assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal
vicepresidente dell'associazione.
Il presidente
cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di
almeno i due\terzi degli associati, e con
voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.
Art. 12 Durata delle cariche sociali
Tutte le cariche
sociali hanno una durata quadriennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate
nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
Art. 13 Risorse economiche
L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) quote
associative o contributi volontari dei soci;
b)
eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
c)
eventuali contributi versati dai soci
che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi,
conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
d) rendite di
beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
e)
donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
f)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle
attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità
associative;
g)
entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque
occasionali;
h) ogni
altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto
previsto dal presente statuto.
I mezzi
finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito
conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni
operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo
con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato
con delega scritta.
Art. 14 Il Patrimonio
Il patrimonio è
composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo
all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù
della sua attività.
Il patrimonio dell'associazione può essere
utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I
singoli associati non possono chiedere
la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.
Art. 15. Divieto
di distribuzione degli utili
È fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve e
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli
utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16. Raccolta
pubblica di fondi
Nel caso di
raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della
normativa civilistica e fiscale vigente, l’Associazione dovrà redigere
l’apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese
sostenute e le entrate.
Art. 17. Rendiconto
economico-finanziario
L’esercizio
sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
Ogni anno il
Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario
dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per
voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per
voci analitiche.
Il rendiconto
contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta
dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività
dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i
documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non
oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e
la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici
giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di
tutti i soci.
Art. 18.
Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o
contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile
Art. 19.
Scioglimento
In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l'assemblea dei
soci nominerà un liquidatore. I beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra
associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20.
Completezza dello Statuto
Per tutto quanto
non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le
disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.
Associazione Culturale bit01
Sede legale via Calveri 111
89132 - Reggio Calabria
associazioneculturalebit01@pec.it
C.F.92104580805